Dom. Ott 13th, 2024

La figura dell’insegnante specializzato per le attività di sostegno

Per l’alunno con disabilità l’ingresso a scuola è certamente un’esperienza significativa che suscita in lui, ma anche nei familiari, paure, ansie, conflitti. Pertanto, punto di partenza di ogni intervento didattico che intenda essere efficace è prestare attenzione ai processi emotivi, in quanto essi interagiscono con quelli cognitivi e, dunque, con il processo di apprendimento.
La scuola risponde a queste esigenze con la poliedrica figura dell’insegnante di sostegno, chiamato ad assolvere un ruolo decisamente complesso. Si tratta di un insegnante specializzato, la cui figura compare istituzionalmente solo  nel 1975 con il D.P.R. 970/75, che prevedeva l’istituzione dei primi corsi di formazione monovalente rivolti al personale docente interessato. Nel 1986 sono stati istituiti i corsi di formazione polivalente che nel 1998 sono stati demandati alle università.
É opportuno schematizzare le caratteristiche che definiscono il suo ruolo nel rapporto sia con i docenti curriculari, sia con l’alunno con disabilità.

Come viene nominato e qual è il suo rapporto con i docenti curricolari

  • Ha piena contitolarità, sancita giuridicamente , all’interno del team docente ed è insegnante come tutti gli altri con competenze specifiche in alcune aree di riferimento, programmazione e valutazione.
  • Viene nominato dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza di alunni con disabilità certificati.
  • Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione Scolastica determina il numero degli alunni con handicap iscritti e chiede all’Ufficio Scolastico Provinciale l’assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno (organico di diritto).
  • L’insegnante specializzato (I.S.) collabora pienamente con i colleghi nell’impostazione e realizzazione del progetto educativo-didattico riferito all’alunno con disabilità, mette a disposizione la propria competenza, correlata alla specializzazione didattica, e a predisporre i relativi percorsi e strumenti; assume la corresponsabilità dell’attività educativa e didattica complessiva nella sezione, modulo o classe cui viene assegnato.
  • Svolge compiti di collaborazione con le famiglie e le strutture sanitarie del territorio.
  • La quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno viene stabilita in base al Progetto Educativo Personalizzato che si fonda sui bisogni dei singoli soggetti rapportati alle diverse gravità di handicap.

Il suo ruolo in merito all’alunno disabile

  • Assumere conoscenza dell’alunno, elaborare una documentazione (P.D.F. e  P.E.P.).
  • Costruire moduli didattico-educativi integrati nell’organizzazione scolastica.
  • Promuovere incontri, guidare ed attuare le opportune strategie di insegnamento nelle diverse situazioni.
  • Osservare sistematicamente, analizzare, elaborare dei dati al fine di costruire un curriculum in rapporto alle potenzialità dell’alunno, nella prospettiva anche di un progetto di vita.
  • Saper individuare modalità operative interdisciplinari adeguate, allo scopo di strutturare esperienze educative atte a permettere il massimo sviluppo delle potenzialità dell’alunno e la sua crescita psicosociale e di conseguenza integrare risorse individuali e ambientali che possono riferirsi al lavoro in rete.
  • Essere parte attiva degli incontri con tutti gli attori del progetto di vita dell’alunno: famiglia, consiglio di classe, equipe di riferimento, servizi socio-sanitari.

L’I.S. effettua la programmazione attraverso le seguenti azioni :

  1. concorda con ciascun docente curriculare i contenuti del progetto per la relativa disciplina o per gruppi di discipline;
  2. redige la “Programmazione Educativa Didattica Personalizzata” (P.E.D.P.) nella quale vengono esplicitati gli obiettivi educativi, i contenuti programmatici, le attività integrative o alternative agli obiettivi ridotti, metodi e strumenti utilizzati, le modalità di verifica, i tempi e  i criteri di valutazione.

Tutti gli insegnanti della scuola, e non soltanto gli insegnanti specializzati, concorrono collegialmente alla riuscita del progetto educativo generale e di integrazione, al quale prende significativamente parte anche il personale non insegnante ed ausiliario”.
Questa affermazione è ancora oggi, in molti contesti, ben diversa dalla realtà, perché manca una cultura di questo tipo, si pensa che la situazione dello studente con disabilità sia solo a carico dell’insegnante specializzato. Ogni insegnante curriculare dovrebbe accordarsi con l’I.S. e seguire le linee educative proposte da quest’ultimo che ha analizzato e studiato la tipologia di disabilità dell’alunno, garantendo all’alunno certificato una proposta didattica che rispetti le indicazioni del P.E.P.
A volte l’attività didattica con l’alunno può essere svolta in un luogo diverso dalla classe per rispondere a esigenze particolari; questa non deve diventare una richiesta dei docenti curriculari per svolgere meglio il loro operato in classe tutte le volte in cui un alunno con disabilità “disturba” in classe! Ciò fa capire quanto ancora siamo lontani dall’abbattimento delle “barriere mentali”.

Cfr. Legge-quadro n. 104/1992 art. 16 comma 6: “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativo-didattica e alla elaborazione e verifica dell’attività di competenza dei consigli di interclasse,dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.
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